
Durante la celebrazione del matrimonio, sia esso religioso o civile, vengono letti gli stessi articoli del Codice Civile, da parte dell’Ufficiale di Stato Civile o del Sacerdote. Sono proprio questi articoli che sanciscono gli effetti legali dell’unione, e vengono quindi riportati spesso sul libretto, soprattutto in caso di cerimonia civile, visto che in questo caso le sezioni da scrivere sono un pochino meno numerose.
Articoli del Codice Civile letti durante la cerimonia
Qui sotto trovate il testo completo degli articoli, che potete includere nel vostro libretto matrimoniale.
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Articolo 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
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Articolo 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
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Articolo 147 - Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.
Non viene letto, e quindi solitamente non viene riportato, l’articolo 315-bis, ma poiché viene citato, potrebbe essere interessante riportarlo nel vostro libretto per completezza.
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Articolo 315-bis - Diritti e doveri del figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.